TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 – costituzione
Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: CASA DI BETANIA SERVIZI Cooperativa Sociale a r.l.” validamente identificabile in sigla con la denominazione “Casa di Betania Servizi- s.c.s.r.l.”
Art. 2
La Cooperativa ha sede nel comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 14. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale, europeo e internazionale.
Art. 3 – durata
La Società ha durata fino al 31.12.2067 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.
Art. 4 – scopo sociale
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine e in continuità con l’esperienza dell’Associazione Casa di Betania ONLUS, dalla cui esperienza è generata, si prefigge di promuovere la dignità della persona al di là di ogni distinzione di etnia, colore, religione cultura, lingua e condizione sociale, nella realizzazione dello spirito: “ero forestiero e mi avete accolto”.
Di realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell’apporto individuale di ognuno.
Contribuire al potenziamneto dei servizi per la salute, l’educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.
Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che – mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento – svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2514 del codice civile.
La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L 3 aprile 2001, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: ……………………………………….
Art. 4 – oggetto sociale
La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:
l’organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l’assistenza o l’inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà famigliare o di persone svantaggiate, quali:
1) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l’espletamento delle pratiche finalizzate all’ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;
2) l’organizzazione e la gestione di strutture adibite all’attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà;
3) l’organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all’inclusione sociale, all’integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei confitti;
4) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e migranti, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
5) la gestione di servizi territoriali integrati per l’assistenza, l’accompagnamento, l’animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, migranti, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per migranti;
6) la gestione di attività complementari all’insegnamento a favore dell’integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati; e di attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;
7) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all’educazione e all’assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l’integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
8) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
9) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all’assistenza, al sostegno della domiciliarità e all’innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;
10) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, allo scopo di favorirne l’inserimento sociale e lavorativo; organizzazione e gestione di attività e servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria o a pene alternative;
11) organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e di tratta di esseri umani; di attività per la promozione delle pari opportunità di genere;
12) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l’acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
13) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familiari;
14) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;
15) l’organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;
16) l’organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, soggiorni e viaggi studio e gruppi di studio per l’insegnamento, la qualificazione e l’aggiornamento delle lingue straniere e della lingua italiana a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, anche in convenzione con enti pubblici e privati
17) l’organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
18) l’organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell’ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà;
19) la prestazione a terzi di servizi nell’ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;
20) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l’impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;
21) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di servizi di segretariato sociale, di servizio sociale professionale e di servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale, regionale e comunitaria;
22) organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d’arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;
23) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all’obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d’età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;
24) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l’intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
25) gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la costituzione e gestione delle attività del banco alimentare la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate ed altre forme affini di solidarietà; Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;
26) l’elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;
27) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;
28) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l’affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all’oggetto sociale;
29) l’ideazione e gestione di progetti finalizzati in particolare all’inclusione sociale dei soggetti sordi profondi e sordastri attraverso la diffusione della lingua italiana dei segni (L.I.S.), la divulgazione culturale e scientifica della cultura sorda e della sua lingua e di servizi di supporto all’inclusione.
30) l’ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all’educazione ambientale, all’educazione motoria e psicomotoria, rilasciando idonee certificazioni e attestazioni riconosciute.
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l’altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:
1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale;
2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare gli approvigionamenti ed il credito;
3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l’osservanza dell’art. 12 legge 127/71, del- l’art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.
A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
TITOLO II: SOCI
Art. 5 – numero e requisiti
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell’impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.
Ai sensi dell’art. 14 della legge 59/92 è consentita l’ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.
Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall’art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.
Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.
I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
Art. 6 – ammissione
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
2) l’attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
3) l’ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione, la sede sociale, l’attività svolta;
b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a desto organo i poteri relativi;
c) l’ammontare della quota che l’ente si impegna a sottoscrivere;
d) la persona fisica designata a rappresentare l’ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l’ eventuale assunzione di cariche sociali.
La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.
Sull’ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.
Art. 7 – adempimento nuovi soci
IL nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve esse- re effettuato al momento dell’iscrizione sul libro soci, in un’unica soluzione o ratealmente nel nei termini stabiliti dal C.d.A.
Art. 8 – obblighi dei soci
Aderendo alla Società i soci si obbligano:
a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
b) a partecipare all’attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che per- seguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società
(si possono anche prevedere soci onorari).
Art. 9 – perdita delle qualità di socio – recesso
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l’ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell’interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell’impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.
Art. 10 – esclusione
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto- scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9;
d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
e) nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall’art. 1455 C.C.;
f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedi- menti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall’art. 31 del presente statuto.
Art. 11 – decesso
Nel caso di decesso di un socio si applica l’art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall’art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.
Art. 12 – rimborso delle quote
Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell’art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore
somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio.
La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.
Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.
IL socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.
TITOLO III : PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
Art. 13 – patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a €. 25,00 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all’art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.
Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l’esistenza della Società né all’atto del suo scioglimento.
( Il valore minimo della quota è di €. 25,00 (art. 3 legge 59/92)).
Art. 14 – cessione delle quote
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.
Art. 15 – esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. (In via transitoria il primo esercizio si chiuderà il 31.12…)
(cancellare la nota tra parentesi se la costituzione avviene entro giugno. Togliere la parentesi ed indica re 31.12. dell’anno seguente a quello dalla costituzione se la stessa è post 30 giugno).
Art. 16 – bilancio annuale
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l’art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.
Gli utili netti annuali saranno così destinati:
a) per almeno la quinta parte al fondo di riserva ordinaria;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall’art. 7 legge 59/92;
d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;
e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92.
In deroga a quanto sopra, l’Assemblea può sempre deliberare:
1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);
2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.
(i punti c), d), ed e) non sono obbligatori).
TITOLO IV. ORGANI SOCIALI
Art. 17 – organi sociali
Sono organi sociali della Cooperativa:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio sindacale ove previsto dalla legge
A) ASSEMBLEA
Art. 18 – forme, tempi e luoghi di convocazione
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, pur- ché nel territorio italiano.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea, a norma dell’art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Può, nel corso dell’esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità so-praindicate almeno 8 gg. prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle materie da trattare;
b) luogo designato per l’adunanza;
c) giorno ed ora per la prima e per l’eventuale seconda convocazione; quest’ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione.
Art. 19 – assemblea ordinaria
L’assemblea è convocata in sede ordinaria per:
a) approvare il bilancio;
b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l’eventuale compenso;
c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
d)deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e)deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all’art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuattive e sull’attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
f)deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Art. 20 – assemblea straordinaria
L’assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.
L’assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:
a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art. 21 – svolgimento dell’assemblea
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.
Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta.
Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall’art. 4 della legge 59/92.
I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all’Assemblea possono farsi rappresentare solo da un’altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio può rappresentare solo tre soci.
Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell’alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall’Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale.
Art. 22 – validità delle deliberazioni
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all’adunanza.
Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Per lo spostamento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune l’Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.
(Anche per le assemblee straordinari è possibile prevedere maggioranze diverse tra la
seconda convocazione, così come può essere aumentato o diminuito il quorum)
B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 23 – composizione
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti dall’Assemblea che ne determina il numero.
I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.
Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.
Art. 24 – durata in carica
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
In qualunque tempo possono essere revocati dall’Assemblea.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l’Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell’esercizio delle loro mansioni.
Art. 25 – convocazione – deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.
Art. 26 poteri
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.
Spetta tra l’altro al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall’art. 2 legge 59/92;
c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall’Assemblea;
d) determinare gli indirizzi dell’azienda, nell’ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all’uopo le mansioni dei singoli soci;
e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall’art. 28;
g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
h) dare l’adesione della Società ad organi federali o consortili;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all’Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l’altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
Art. 27 – rinuncia, decadenza, scadenza
I Consiglieri che intendono rinunciare all’ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.
I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l’esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell’art. 2386 C.C.
La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.
Art. 28 – presidente, poteri di rappresentanza
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza od impedimento del Presidente.
C) COLLEGIO SINDACALE
Art. 29 – composizione, durata
Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale esso si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente alle disposizioni contenute nell’art.2397 del Codice Civile, anche tra i non soci dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse della Società, tranne che l’Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all’atto della nomina e per tutta la durata della carica.
Art. 30 – Compiti del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione della Società, vigilare l’osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.
I Sindaci devono anche:
a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l’osservanza delle norme legislative;
b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà della Societào ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d) intervenire alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
e) convocare l’Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.
Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 31 – clausola compromissoria
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall’altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Massa anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.
Art. 32 – regolamento interno
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea.
Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell’azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 26.
Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l’attività prestata dai Soci.
Art. 33 – rapporti societari e prestazioni lavorative
Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.
Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come “lavoratore associato” e lo statuto assume valore di “patto societario”.
I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.
Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.
Art. 34 – trattamento economico dei soci
Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell’esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.
Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l’esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell’impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.
Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passive da deliberarsi dall’Assemblea ai sensi del precedente art. 17.
Art. 35 – scioglimento della Società
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 59/92.
Art. 36 – prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie
Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.
Art. 37 – requisiti mutualistici art. 26 dlcps 1577/47
Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (art. 16);
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);
c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 11 legge 59/92 (art. 35).
Art. 38 – disposizioni finali
Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.