Art.  1 – Costituzione, denominazione, natura associativa, sede, durata,

    1. È costituita l’associazione di volontariato denominata “Casa di Betania” quale organizzazione di persone che si impegnino in attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito come indicato nell’atto costitutivo del 18 Luglio 2000.
    2. La premessa costituisce parte integrante della presente revisione dello Statuto costitutivo ed indica i principi ispiratori della natura associativa e delle attività svolta per il raggiungimento degli scopi di cui all’oggetto sociale.
    3. L’associazione, pur mantenendo le caratteristiche di pluralismo e democraticità, è costituita nell’ambito delle funzionalità operative degli Uffici della Caritas Diocesana e della Fondazione Migrantes di Massa – Carrara e pertanto ha sede legale presso la Curia Vescovile, in via Zoppi 14 54100 a Massa. L’attività è svolta pressa la sede operativa ed amministrativa in Piazza 2 Giugno – Palazzo degli uffici, 14 54033 Carrara (MS).
    4. L’associazione definisce come proprio recapito di corrispondenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente la seguente PEC: casabetania@pec.it .
    5. Il trasferimento della sede legale ed amministrativa all’interno del territorio della Comunità Europea non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
    6. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici e garantiscono il pluralismo della partecipazione nel rispetto delle reciproche identità ed appartenenze dei propri aderenti secondo quanto disciplinato dal presente statuto, senza alcun fine di lucro.
    7. L’associazione ha durata illimitata.

Art.  2 – Scopo sociale, finalità e attività

    1. Nello spirito evangelico “Ero forestiero e mi avete accolto” che costituisce il motto e lo slogan identificativi dell’Associazione, il gruppo si prefigge di:
  1. promuovere la dignità della persona al di là di ogni distinzione di etnia, colore, religione, cultura, ceto sociale ed economico e lingua;
  2. favorire il diffondersi di una cultura di accoglienza, affermazione e rispetto dei diritti umani delle persone migranti o socialmente deboli quale premessa per una progressiva integrazione;
  3. ricercare la collaborazione delle comunità di origine straniera o di persone migranti per motivi di lavoro e cultura, oltre che di quelle parrocchiali, dei gruppi ecclesiali, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che perseguono le stesse finalità e scopi, e delle persone di buona volontà;
  4. mantenere costanti rapporti con le Istituzioni e gli Enti Pubblici di qualsiasi ordine e grado sia italiane che comunitarie che internazionali, per stimolare e indirizzare l’attività a favore delle persone migranti, a prescindere dalla loro cittadinanza;
  5. attività di solidarietà e cooperazione in favore dei paesi svantaggiati.
    1. Il gruppo realizza le proprie finalità mediante interventi del cosiddetto privato sociale a favore delle persone migranti temporaneamente o stabilmente presenti nel territorio, nonché soggette a qualsiasi forma di disagio sociale quali a titolo di esempio ma non esaustivo: immigrati a rischio di marginalità; profughi o richiedenti asilo politico; vittime di violenze di genere; donne vittime di tratta; minori non accompagnati o a rischio di abbandono scolastico; persone a rischio di marginalità per malattie mentali, in stato di dipendenza di qualsiasi natura, bisognose di assistenza per reinserimento nella società o nel mondo del lavoro ; singoli e famiglie senza fissa dimora.

A tal fine l’associazione potrà operare con i seguenti strumenti ed attività:

  1. centri di ascolto;
  2. case di accoglienza, assistenza o dimora temporanea per persone svantaggiate;
  3. momenti di sensibilizzazione e promozione dei valori e delle finalità costitutive;
  4. mediazione interculturale;
  5. mediazione linguistica;
  6. assistenza legale;
  7. assistenza sanitaria e psicologica;
  8. promozione e insegnamento della lingua italiana;
  9. promozione e insegnamento delle lingue straniere anche ai minori di seconda generazione;
  10. promozione di corsi di formazione, orientamento al lavoro e qualifica professionale;
  11. partecipazione a progetti in ambito sociale e del terzo settore di qualsiasi ordine e grado, anche in collaborazione con altri soggetti per il finanziamento, la promozione, diffusione e realizzazione degli scopi sociali delle finalità dell’associazione.

Art.  3 – Soci aderenti

    1. Qualsiasi persona di ogni nazionalità, etnia, status giuridico, cultura, lingua, orientamento religioso e politico, ceto sociale ed economico, genere, condizione fisica ed abilità può aderire all’Associazione nel rispetto dei principi ispiratori e nei termini contenuti nel presente statuto.
    2. L’adesione da parte di coloro che condividono gli scopi e le finalità del gruppo avviene sottoscrivendo il presente statuto e presentando la domanda di adesione al Consiglio Direttivo.
    3. Sono soci dell’associazione coloro a cui viene accolta la domanda dal Consiglio Direttivo.
    4. Nella domanda di ammissione l’aspirante socio aderente dichiara di accettare senza riserva lo statuto dell’associazione: l’ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio o da quella successiva se indicata nella delibera di ammissione.
    5. Sono ammessi soci anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che sottoscrivano la domanda di adesione assieme ad un genitore o tutore che ne avalli la richiesta.
    6. I soci aderenti partecipano attivamente alla vita associativa in forma volontaria secondo le proprie disponibilità di tempo, impegno e risorse prestati in modo personale, spontaneo e gratuito e la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno direttamente dal beneficiario dell’associazione: ad esso potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente statuto e nei regolamenti attuativi oltre che dalle delibere del Consiglio Direttivo ed in ogni caso solo previa autorizzazione.
    7. I soci aderenti cessano di appartenere all’associazione:
  1. per dimissioni volontarie;
  2. per non rispettare nel corso della vita associativa gli scopi sociali per il raggiungimento delle finalità associative o nell’esecuzione delle attività secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi;
  3. se aderenti ad altre associazioni o gruppi comunque costituiti aventi scopo sociale e finalità palesemente in contrasto con quelli ispiratori dell’associazione e del presente statuto;
  4. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni anche non consecutivamente;
  5. per mancata partecipazione alle attività dell’associazione e degli organi sociali per due anni consecutivi: in tal caso la qualità di socio aderente viene derubricata d’ufficio dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile;
  6. per morte;
  7. per motivata delibera del Consiglio.
    1. Sono soci onorari:
  1. il Direttore protempore dell’Ufficio della Caritas d Massa Carrara;
  2. il Direttore protempore dell’Ufficio della Migrantes;
    1. Tutti i soci aderenti hanno pari diritti e doveri e possono esercitare in particolare il diritto di voto attivo e passivo ad eccezione dei soci onorari che partecipano solo in forma di rappresentanza e non possono assumere alcuna decisione o ricoprire alcuna carica sociale, neppure in forma temporanea: il diritto di voto passivo non può essere esercitato da soci aderenti minorenni.
    2. I soci che si candidano ad assumere cariche nell’associazione o a svolgere attività nell’ambito dei progetti non possono essere soci di altre associazioni ed organizzazioni comunque ed a qualunque titolo costituite, ne svolgere incarichi in concorrenza con l’associazione.

Art.  4 – Organi sociali

    1. Sono organi dell’associazione:
  1. l’Assemblea dei soci aderenti;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, se eletti fra i membri del Consiglio Direttivo;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti se deliberato dall’Assemblea o se previsto dalla legge.

Art.  5 – Assemblea degli aderenti

    1. L’assemblea è costituita da tutte le singole persone aderenti dell’associazione alla data di convocazione in prima seduta.
    2. All’assemblea partecipa in qualità di membro onorario e senza diritto di voto il Vescovo, il Direttore dell’Ufficio della Caritas e dell’Ufficio Migrantes di Massa Carrara o un loro delegato.
    3. L’assemblea ha i seguenti compiti, da esercitarsi in sede ordinaria almeno una volta l’anno tranne per quelli di durata triennale:
  1. ratificare le nuove adesioni dei nuovi soci deliberate dal Consiglio Direttivo, eventualmente decidendo in merito alle proposte di respingimento;
  2. deliberare in merito alla perdita della qualifica di socio aderente su proposta del Consiglio Direttivo secondo quanto disciplinato dal presente statuto;
  3. stabilire l’ammontare della quota associativa per il triennio e dei contributi volontari o libere erogazioni a carico degli aderenti, ratificando anche in merito alle donazioni e lasciti in ogni forma e di qualsiasi importo ricevuti dall’associazione;
  4. elaborare gli indirizzi programmatici dell’associazione per il raggiungimento dello scopo sociale e delle finalità ispirate ai valori fondativi, per il triennio successivo;
  5. deliberare le linee di indirizzo in un programma triennale di attività che dovranno essere svolte dai soci aderenti con il coordinamento e secondo le indicazioni organizzative e gestionali deliberate dal Consiglio Direttivo;
  6. eleggere il Presidente per il triennio in caso di scadenza regolare della carica o ratificare la nomina del vicepresidente alla carica di Presidente fino al termine del triennio in corso;
  7. definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo per il triennio in caso di scadenza o provvedere ad integrare i membri eventualmente dimissionari;
  8. approvare la relazione delle attività svolte dai soci proposta dal Consiglio Direttivo;
  9. approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio passato e quello preventivo di quello in corso;
  10. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto, degli scopi e delle finalità;
  11. adottare atti straordinari inerenti la trasformazione, modifica o cessione delle attività dell’Associazione, nel rispetto dello spirito dello Statuto vigente e delle finalità e valori fondativi;
  12. promuovere ulteriori associazioni e cooperative di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o consorzi di esse, o la partecipazione in qualità di socio aderente a tali organismi associativi purché il loro statuto, scopo sociale e principio ispiratore rispetti quelli fondativi, gli scopi sociali e le finalità, non sia in contraddizione con quello associativo e secondo le seguenti modalità:
  1. delegare l’esecuzione di parte delle proprie finalità mediante cessione delle correlate attività sociali ad organismi come sopra costituiti, affidandole in qualsiasi forma preveda la legislazione vigente al momento della cessione: in tal caso non è possibile cedere tutte le attività configurandosi tale evenienza come scioglimento e risoluzione del patto sociale del gruppo dei soci e quindi dell’associazione;
  2. specificare nella delibera di cessione gli indirizzi programmatici affidando anche i beni e gli strumenti operativi fino a quel momento utilizzati e se non impegnati in altre attività che l’associazione continui ad esercitare secondo il prima programmatico triennale;
  3. in tutti i casi di nomina, anche solo temporaneamente, dell’associazione in un organismo esistente avente le stesse finalità o di costituzione di un soggetto nuovo e terzo che rilevi per cessione alcune delle attività in qualsiasi forma permessa, l’Associazione “Casa di Betania” dovrà essere qualificata come socio aderente, eventualmente promotore e fondatore se previsto, avere almeno una rappresentanza in ciascun organo direttivo del soggetto terzo;
  4. nell’atto di nomina deve essere indicato il proprio delegato scelto fra qualsiasi socio ad eccezione di colui che ricopre in quel momento la carica di Presidente: la delega non può avere alcuna limitazione di indirizzo, esecutiva o decisionale che non sia in contrasto con lo Statuto del soggetto in cui essa viene esercitata;
  5. in caso di creazione di un soggetto nuovo l’assemblea dei soci deve approvarne specificatamente lo statuto dando i poteri al socio delegato di apportarvi in sede costitutiva qualsiasi modifica che si dovesse rendere necessaria per volontà dei soci costituenti o per necessità legislative, purché i relativi termini non siano in contrasto con le finalità associative.
    1. L’assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria almeno una volta l’anno e in forma straordinaria a descrizione del Presidente.
    2. La verifica della validità dell’assemblea secondo quanto disciplinato dal presente statuto è svolta dal Segretario del Consiglio Direttivo che svolge anche la funzione di segretario dell’assemblea: in caso di sua assenza o impedimento durante lo svolgimento della seduta il Presidente nomina il sostituto temporaneo, sentita la disponibilità dei soci presenti.
    3. La convocazione dell’assemblea può avvenire anche a richiesta della metà dei membri del Consiglio Direttivo od un terzo dei soci aderenti: in tale caso il Presidente deve procedere alla convocazione entro quindici giorni solari consecutivi dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro tenta giorni solari consecutivi dalla convocazione.
    4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli aderenti presenti o per delega.
    5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega di un altro socio aderente: la delega sottoscritta dal socio delegante può essere trasmessa al Presidente dell’Assemblea anche in forma elettronica e deve indicare il nominativo del socio delegato e l’impegno a riconoscerne l’operato in sede assembleare eventualmente indicando alcune prescrizione sull’ordine del giorno.
    6. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei soci aderenti in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione: in caso di votazioni per modifiche statutarie, degli scopi e finalità, o dello scioglimento dell’associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi più uno dei soci aderenti alla data di deliberazione;
    7. L’assemblea può nominare ed eleggere un Collegio di Revisori, cui spetta il controllo e la verifica dei bilanci e svolge funzioni di garanzia, composto da tre propri soci aderenti in regola con i versamenti e non sospesi e presieduto da uno di essi se abilitato a tale funzione ovvero da un terzo appositamente nominato e scelto in una terna proposta dal Presidente: la nomina e l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi carica e incarico svolto nell’ambito associativo ed avviene con le stesse regole dell’elezione del Consiglio Direttivo.

Art.  6 – Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri effettivi, secondo quanto deliberato in occasione di ogni elezione dall’assemblea dei soci aderenti, scelti fra i soci con diritto di voto passivo in regola con i versamenti delle quote associative e che non abbiano ricevuto nel precedente triennio richiami o subito proposte di esclusione o di sospensione: la carica di membro effettivo del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa ad eccezione del Presidente che ne è membro di diritto e ne presiede le riunioni e coordina l’attività.
    2. I membri effettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea dei soci aderenti con diritto di voto attivo ogni tre anni secondo il sistema dell’unica lista concorrente di candidati pari al massimo al doppio del numero dei membri da eleggere, e votazione a scrutinio segreto con espressione di un numero di preferenze pari al numero dei membri effettivi da eleggere e riferite ad entrambi i generi, garantendo la presenza di un terzo in lista per ciascuno di essi: risultano eletti, oltre al Presidente, i membri effettivi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti garantendo ad ogni genere la rappresentanza di almeno un terzo dei membri effettivi compreso il Presidente, eventualmente scorrendo la graduatoria.
    3. L’assemblea può decidere, per ciascuna elezione, di eleggere anche tre membri supplenti secondo le stesse qualifiche e modalità stabilite per i membri effettivi e che risulteranno eletti scorrendo la graduatoria per i primi tre membri non eletti, con rappresentanza di ciascun genere.
    4. In caso di indicazione e di necessità i membri supplenti subentrano ai membri effettivi per loro dimissione o esclusione e restano in carico fino alla ratifica della prima assemblea utile comunque non oltre il triennio di riferimento; in tal caso diventeranno membri supplenti i candidati non eletti e presenti in graduatoria fino ad esaurimento della stessa: i membri supplenti hanno gli stessi diritti e doveri dei membri effettivi e ne assumono le competenze e deleghe in maniera tale da dare continuità all’attività dell’associazione, eventualmente ripartite secondo quanto sarà definito alla prima seduta utile del Consiglio stesso.
    5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, con almeno cinque giorni di preavviso almeno tre volte all’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
    6. Esso può avvalersi, su proposta del Presidente, dell’opera e dei servizi di altre persone per il raggiungimento degli scopi associativi, cui affidare incarichi professionali in qualità di esperti a seconda degli argomenti trattati.
    7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti da esercitarsi mediante assegnazione di deleghe a ciascun membro ed a Presidente, laddove non già attribuite dal presente statuto:
  1. accogliere e rigettare le domande degli aspiranti aderenti e l’esclusione dei soci da proporre per la ratifica all’Assemblea alla prima seduta utile: fino alla delibera assembleare il socio risulta sospeso da qualsiasi attività o carica;
  2. eleggere al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario se deliberato dall’assemblea di nomina ovvero se deciso a maggioranza qualificati dei propri membri;
  3. definire le regole e norme per il funzionamento dell’associazione nel rispetto dello statuto;
  4. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, sia a collaboratori esterni, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
  5. predisporre ed attuare il programma di lavoro in base alle linee programmatiche di indirizzo approvate dall’assemblea nel triennio di riferimento, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone relativa la spesa con indicazione della relativa copertura economica;
  6. sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci annuali preventivi e consuntivi, e relative relazioni, predisposti dal Tesoriere se nominato, ovvero da un suo membro;
  7. adottare atti ordinari a carattere patrimoniale e finanziario;
  8. pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione professionale di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
  9. accettare donazioni, eredità, legati, lasciti e liberalità in genere, sia di natura mobiliare che immobiliare registrandole nel patrimonio dell’associazione;
  10. ratificare nella prima seduta utile successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessita e urgenza.

Art.  7 – Presidente

    1. Il Presidente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale associativa, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione dell’Associazione secondo quanto disciplinato dallo statuto.
    2. Il Presidente è eletto ogni tre anni a maggioranza semplice dei voti dall’assemblea dei soci fra i propri aderenti non in stato di sospensione ed in regola con i versamenti delle quote associative.
    3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
    4. Il presidente vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
    5. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento delle attività sociali e cura gli interessi dell’associazione, attuando le direttive del Consiglio Direttivo non in contrasto con le linee generali programmatiche di indirizzo approvate dall’Assemblea, potendo sottoscrivere accordi, convenzioni e le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
    6. Fermi restando i poteri di Presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto o per disposizioni di legge, al Presidente compete:
  1. curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e qualsiasi altro soggetto istituzionale o privato che possa essere coinvolto in progetti per il raggiungimento delle finalità associative;
  2. adottare atti di carattere patrimoniale e finanziario nei limiti della delega conferita dal Consiglio Direttivo e nello specifico gestire l’apertura, la gestione e la chiusura di eventuali conti correnti e degli strumenti finanziari ad essi correlati o tali da garantire l’esecuzione delle finalità;
  3. sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
  4. curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario
  5. delegare con apposita dichiarazione in carta libera sia permanentemente sia occasionalmente,  membri del Consiglio, soci o eventuali dipendenti e/o consulenti a svolgere determinate funzioni operative quali a titolo di esempio non esaustivo la rappresentanza in seminari, convegni, manifestazioni, fiere; la delega alla firma di convenzioni e protocollo d’intesa; la gestione operativa non dispositiva di conti correnti ed altri rapporti di natura finanziaria.
    1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, siano esse temporanee o permanenti, le relative funzioni sono assolte dal Vice Presidente ove nominato o dal consigliere più anziano per data associativa di nomina nel Consiglio Direttivo, con le stesse modalità e poteri del Presidente.

Art.  8 – Segretario

    1. Il Segretario è nominato dal Presidente in seno ai membri del Consiglio Direttivo solo se deliberato dallo stesso alla prima seduta dopo la sua elezione e dura in carica tre anni o fino al termine del triennio del Consiglio di cui fa parte.
    2. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  1. provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci aderenti;
  2. è responsabile della redazione e conservazione dei registri dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. provvede alla corrispondenza ed alla protocollazione di atti e documenti associativi oltre che alla conservazione degli stessi sia in forma cartacea che in forma elettronica;
  4. curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
    1. Il Segretario, se non nominato, è scelto dal Presidente di volta in volta fra i membri del Consiglio Direttivo all’inizio di ciascuna seduta e dura in carica fino alla seduta successiva.

Art.  9 – Tesoriere

    1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente in seno ai membri del Consiglio Direttivo solo se deliberato dallo stesso alla prima seduta dopo la sua elezione e dura in carica tre anni o fino al termine del triennio del Consiglio di cui fa parte.
    2. Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  1. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti i contributi;
  2. coadiuva il Presidente nei rapporti con le banche e gli altri istituti di credito e finanziari nella gestione della tenuta conti correnti e strumenti ad essi collegati; eventuali poteri dispositivi sui medesimi conti correnti dovranno essere espressamente delegati dal Consiglio Direttivo;
  3. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente, esclusivamente per il tramite dei conti correnti o assegni circolari intestati all’Associazione o ai fornitori;
  4. provvede alla tenuta della cassa ed alla sua gestione e rendicontazione;
  5. le spese possono essere liquidate per cassa solo in caso di urgenza e per straordinari motivi e solo se di importo inferiore a € 50,00 (cinquanta euro) complessive giornaliere, riportando nell’apposito registro di cassa anche le motivazioni;
  6. è ammesso l’uso del bancomat o altre carte di debito o di carte di credito per spese urgenti per straordinari motivi e solo se di importo inferiore a € 1.000,00 (mille euro) complessive giornaliere previa autorizzazione del Presidente e Consiglio Direttivo;
  7. predispone il bilancio preventivo annuale che sottopone al consiglio entro il mese di Novembre dell’esercizio precedente e del bilancio consuntivo annuale entro il mese di Marzo dell’anno successivo;
    1. Il Tesoriere può essere coadiuvato nelle sue funzioni da personale e consulenti amministrativi cui potrà delegare alcune funzioni operative previa autorizzazione ed in accordo con il Presidente.
    2. Il ruolo del Tesoriere, se non nominato, è svolto dal Presidente che di volta in volta e solo per funzioni occasionali e non ripetibili può delegare anche un membro del Consiglio Direttivo.

Art.  10 – Gratuita delle cariche

    1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno durata triennale e possono essere riconfermate per soli due mandati consecutivi anche se non completi e non più di tre complessivamente.
    2. Le sostituzioni e le cooptazioni di un socio aderente che ricopra una qualsiasi carica effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del trienni medesimo.
    3. Sono ammessi rimborsi spese per lo svolgimento di eventuali ruoli o attività solo se espressamente di volta in volta approvati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
    4. I soci aderenti possono assolvere ad incarichi nell’ambito di progetti finanziati senza alcuna remunerazione a meno di rimborsi spese o incarichi professionali per comprovata esperienza nel settore e previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.  11 – Bilancio

    1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che a maggioranza semplice dei presenti.
    2. I bilanci saranno redatti secondo il principio di cassa se non diversamente disciplinato dalla normativa civilistica vigente o per indicazione del Consiglio Direttivo o di un organo di controllo.
    3. Nel bilancio consuntivo devono risultare le quote sociali, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nel corso della vita associativa e dell’esercizio in corso.
    4. Il bilancio preventivo deve indicare le voci di spesa che possono essere impegnate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per l’attuazione degli scopi sociali: esso va sottoposto a nuova approvazione solo se la differenza supera il dieci per cento del budget preventivato.
    5. I bilanci devono coincidere con l’anno solare di riferimento.

Art.  12 – Quota sociale

    1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea nell’ambito della programmazione triennale e deve essere versata obbligatoriamente da qualsiasi socio nei termini e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
    2. La quota sociale non è frazionabile né ripetibile né cedibile nemmeno in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Art.  13 – Risorse economiche

    1. L’associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da erogazioni liberali e finanziamenti a fondo perduto costituiti da:
  1. quote associative degli aderenti;
  2. contributi ed erogazioni liberali di privati;
  3. contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti coerenti con lo scopo sociale e le finalità;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi derivati da convenzioni sottoscritte con Istituzioni ed Enti pubblici o privati per il raggiungimento delle proprie finalità e soddisfazione dello scopo sociale;
  6. contributi di organismi internazionali;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali aventi comunque natura vincolata agli scopi sociali.
    1. I fondi sono depositati presso gli Istituto di credito così come stabilito dal Consiglio Direttivo.
    2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere, qualora nominato.
    3. In caso di scioglimento del gruppo per ritenuto raggiungimento dell’intero scopo sociale o presa d’atto dell’impossibilità a proseguire le attività e le finalità sociali, le risorse economiche saranno devolute a un ente associativo avente lo stesso scopo e scelto a maggioranza qualificata dei soci aderenti durante l’assemblea di scioglimento dell’associazione: in caso di non indicazione esse saranno suddivise equamente fra la Caritas, la Migrantes diocesane e l’UNICEF.

Art.  14 – Modifiche allo statuto

    1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aderenti.
    2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza qualificata più uno degli aderenti all’associazione ed entrano in vigore contestualmente alla seduta di approvazione dopo la votazione che ha sancito le modifiche.

Art.  15 – Norme di rinvio

    1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative, terzo settore.